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BALNEATORI. RINNOVO CONCESSIONI, INTERVIENE LA FIBA
Pescara, 7 dicembre - La Fiba, Federazione imprese balneari di Confesercenti, interviene sul rinnovo delle concessioni balneari.
Le concessioni dei beni demaniali marittimi (stabilimenti balneari, ristorazione, somministrazione, esercizi commerciali, noleggio imbarcazioni, ecc.), indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività, hanno infatti durata di sei anni. "Alla scadenza si rinnovano automaticamente per altri sei anni e così successivamente ad ogni scadenza, fatto salvo il secondo comma dell'articolo 42 del codice della navigazione (art. 01 del Dl 400/1993, come modificato dalla legge 296/2006. Gli atti di rinnovo della Regione Abruzzo 2002/2007" comunica la Fiba Abruzzo "contengono esplicitamente la clausola del tacito rinnovo (punto 10) e la precisazione che l'obbligo di comunicazione alla Regione (oggi ai comuni) riguarda solo l'ipotesi in cui il concessionario non intende proseguire il rapporto di concessione : in tal caso per evitare il tacito rinnovo dovrà inviare all'amministrazione concedente esplicita disdetta entro il 31 ottobre dell'anno di scadenza (punto 16). Ai sensi dell'articolo 74 del DPR 445/2000 costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà (articoli 46 e 47 del Testo unico sulla documentazione amministrativa – DPR 445/2000). L'articolo18, secondo comma, della legge 241/1990 stabilisce che i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti istituzionalmente da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca".
Per tutto quanto sopra esposto "i comuni - dice ancora Fiba Abruzzo "si dovranno limitare a consegnare ai concessionari il nuovo titolo con il quale si prende atto dell'avvenuto tacito rinnovo della concessione".
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