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NUOVE IMPRESE, AL VIA LA "COMUNICAZIONE UNICA"

E’ partita dal primo ottobre la nuova fase di sperimentazione per la Comunicazione unica per la nascita dell’impresa. L’articolo 9, comma 1, del decreto legge n. 7/2007, convertito nella legge n. 40/2007 ha stabilito, come è noto, che, “ai fini dell’avvio dell’attività d’impresa, l’interessato presenta all’Ufficio del registro delle imprese, per via telematica o su supporto informatico, la comunicazione unica per gli adempimenti di cui al presente articolo”. Il successivo comma 2 ha disposto che la comunicazione unica vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l’iscrizione al registro delle imprese ed ha effetto, sussistendo i presupposti di legge, ai fini previdenziali, assistenziali e fiscali individuati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nonché per l’ottenimento del codice fiscale e della partita IVA.
La Comunicazione unica va dunque considerata una importante semplificazione per le imprese, che, qualora ne ricorrano i presupposti, con una sola comunicazione telematica al Registro delle imprese possono assolvere agli obblighi connessi all’inizio dell’attività imprenditoriale, sia nei confronti del sistema camerale, che ai fini fiscali e previdenziali. Le imprese, inoltre, hanno il vantaggio di poter iniziare subito l’attività, poiché la legge ha stabilito che la ricevuta rilasciata dall’Ufficio del Registro delle imprese costituisce titolo per l’immediato avvio dell’attività imprenditoriale.
Le nuove procedure sono operative in tutte le province dal 1° ottobre 2009. Resta invece valida la previsione di cui al comma 9 del DL n. 7, laddove si stabilisce che resta ferma “la facoltà degli interessati, per i primi sei mesi di applicazione della nuova disciplina (dunque fino al 1° aprile 2010), di presentare alle Amministrazioni competenti le comunicazioni di cui al presente articolo secondo la normativa previgente”.

Sono destinatari della Comunicazione unica:

a) gli Uffici del registro delle imprese delle camere di commercio;
b) l’Agenzia delle Entrate;
c) l’Istituto Nazionale per la previdenza sociale (INPS);
d) l’Istituto Nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
e) le Commissioni provinciali per l’artigianato;
f) il Ministero del Lavoro.

Inoltre, l’articolo 10, comma 2, della legge 23 luglio 2009 n. 99 stabilisce che la presentazione della comunicazione unica determina l’automatica iscrizione dell’impresa cooperativa nell’albo delle società cooperative.

Questi gli adempimenti assolti con la comunicazione unica:

a) dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA;
b) domanda d’iscrizione di nuove imprese, modifica, cessazione nel registro delle imprese e nel REA (escluso il deposito del bilancio);
c) domanda di iscrizione ai fini INAIL (le variazioni e le cessazioni saranno disponibili dal gennaio 2010);
d) domanda d’iscrizione, variazione, cessazione al registro delle imprese artigiane ed esercenti attività commerciali;
e) domanda d’iscrizione e cessazione di impresa con dipendenti ai fini INPS;
f) variazione dei dati d’impresa con dipendenti ai fini INPS;
g) domanda d’iscrizione di impresa agricola ai fini INPS (le domande di variazione e di cessazione saranno rese disponibili nei primi mesi del 2010);
h) domanda di iscrizione, di variazione e di cessazione di impresa artigiana nell’Albo delle imprese artigiane.






 

 
           
 
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notizia pubblicata il 10/2/2009

 
     
 
   

 

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