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STABILIMENTI BALNEARI. DIVIETO DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE ALCOL, L'AUTORIZZAZIONE ALL'INTRATTENIMENTO "POMERIDIANO"

Dal 13 agosto 2010, quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Suppl. Ord. n. 171 alla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 175, del 29 luglio 2010, entreranno in vigore le novità previste per la somministrazione e vendita di alcolici disposte dalla legge 29 luglio 2010, n. 120, recante “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”.

Solo per alcune particolari disposizioni previste da detta legge, fra le quali non rientrano quelle in materia di somministrazione e vendita di alcolici, infatti, è prevista un’entrata in vigore immediata.

Divieto vendita e somministrazione alcolici nelle aree di servizio autostradali

Al fine della prevenzione dei danni e degli incidenti stradali legati al consumo di alcool, l’art. 53 della legge sostituisce integralmente l’art. 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125, il quale disponeva il divieto della “vendita al banco” di bevande superalcoliche nelle aree di servizio situate lungo le autostrade dalle ore 22 alle ore 6, prevedendo per la violazione di detta disposizione la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 5 a 10 milioni di lire (da convertire naturalmente in euro).
A seguito delle modificazioni intervenute, l’articolo 14 dispone, nelle aree di servizio situate lungo le autostrade, il divieto della vendita per asporto di bevande superalcoliche dalle ore 22 alle ore 6. La violazione della disposizione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 7.000 euro.
Nelle aree di servizio autostradali e' altresì vietata la somministrazione di bevande superalcoliche, nonché la somministrazione di bevande alcoliche dalle ore 2 alle ore 6. La violazione di tale disposizione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.500 a euro 10.500.
In caso di reiterazione, nell'arco di un biennio, di (anche) una delle violazioni delle disposizioni di cui sopra, il prefetto territorialmente competente in relazione al luogo della commessa violazione disporrà la sospensione della licenza relativa alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche per un periodo di trenta giorni.

Per coordinamento con le nuove norme, è abrogato l’art. 6-bis del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, il quale prevedeva per gli esercizi commerciali e i locali pubblici con accesso sulle strade classificate del tipo A (autostrade) di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il divieto della somministrazione di bevande superalcoliche

Disciplina della somministrazione e vendita di alcool nelle ore notturne

L’art. 54 della legge interviene a correzione dell’art. 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160.

Il comma 2 dell’art. 6, come è noto, imponeva a tutti i titolari e gestori di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all'attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, di interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2 della notte e assicurarsi che all'uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico (mediante etilometri); inoltre, i titolari di detti locali erano obbligati ad esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle riproducenti: a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata; b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.

La disposizione è ora modificata, riferendo il divieto di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, esteso anche alla vendita, (ma) dopo le tre di notte (e non più le due) a:
 titolari e gestori degli esercizi muniti della licenza prevista dai commi primo e secondo dell'articolo 86 del TULPS (Rd n. 773/31), ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalita', spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti (trattasi di tutti i pubblici esercizi ove, indipendentemente dallo svolgimento di intrattenimenti, si vendono e somministrano bevande alcoliche e superalcoliche, fra i quali bar, ristoranti, alberghi ed esercizi ricettivi in genere, stabilimenti balneari);
 chiunque somministri bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree pubblici;
 circoli gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni.

Tutti questi soggetti devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3 e non possono riprenderla nelle tre ore successive, salvo che sia diversamente disposto dal Questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.

§§§

Dopo il comma 2-bis dell’art. 6 del DL n. 117/2007 (convertito nella legge n. 160/2007) vengono aggiunti ulteriori tre commi.

Il comma 2-bis dispone, in particolare, che i titolari e i gestori degli esercizi di vicinato, di cui agli articoli 4, comma 1, lettera d), e 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, devono interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 alle ore 6, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.

Il comma 2-ter stabilisce che i divieti di cui ai commi 2 e 2-bis non si applicano alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche effettuate nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio e nella notte tra il 15 e il 16 agosto.

Il comma 2-quater dispone l’estensione dell’obbligo di mettere a disposizione dei clienti un etilometro, oltre ad esporre le tabelle sugli effetti del consumo di alcol, a tutti i titolari e gestori dei locali di cui al comma 2 che proseguano la propria attività oltre le ore 24, a prescindere dallo svolgimento di intrattenimenti.

Vengono inoltre descritte le caratteristiche dell’apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, che deve essere di tipo precursore chimico o elettronico.


Infine, il comma 2-quinquies prevede che i titolari e gestori di stabilimenti balneari muniti della licenza di pubblica sicurezza di cui all’art. 86 del TULPS siano (automaticamente) autorizzati a svolgere nelle ore pomeridiane, e comunque non prima delle ore 17 e non oltre le ore 20, particolari forme di intrattenimento e svago danzante, congiuntamente alla somministrazione di bevande alcoliche, in tutti i giorni della settimana, nel rispetto della normativa vigente in materia e, ove adottati, dei regolamenti e delle ordinanze comunali.
Per lo svolgimento delle forme di intrattenimento di cui al presente comma non si applica l'articolo 80 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, il quale, come è noto, stabilisce che “L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio”.
Sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate per lo svolgimento delle forme di intrattenimento e svago di cui al medesimo comma nelle ore serali e notturne.

Il comma 3 art. 6 del DL n. 117/2007 (convertito nella legge n. 160/2007), il quale disponeva che l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2 andasse soggetta alla sanzione corrispondente alla chiusura del locale da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorità competente, viene sostituito con la previsione che l’inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 2, 2-bis e 2-quinquies comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000. Qualora siano state contestate, nel corso del biennio, due distinte violazioni dell'obbligo previsto ai commi 2, 2-bis e 2- quinquies e' disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività' medesima per un periodo da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorità' competente.
L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2-quater comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 1.200.

Diversamente da quanto previsto per tutte le disposizioni commentate con la presente nota, che, come anticipato, sono efficaci a partire dal 13 agosto p.v., le disposizioni di cui al comma 2-quater dell'art. 6 del DL n. 117/2007, come modificato dalla legge n. 120/2010, si applicheranno, per i locali diversi da quelli ove si svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento, a decorrere dal terzo mese successivo alla data di entrata in vigore della legge medesima.

Vale a dire che l’obbligo di mettere a disposizione dei clienti l’etilometro e di esporre le tabelle sugli effetti dell’alcol diviene efficace per i locali pubblici ove non si effettuino intrattenimenti solo dal 13 novembre 2010.


Fiba Abruzzo




 

 
           
 
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notizia pubblicata il 8/2/2010

 
     
 
   

 

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